Sospesi di nuovo i termini dei versamenti
Sospesi di nuovo i termini dei versamenti
10 aprile 2020 // Consulenza, Speciale COVID-19
Come sai col precedente Decreto Cura Italia, erano stati rinviati a fine Maggio i versamenti che scadevano nel mese di Marzo; ebbene, con il nuovo Decreto del 6 Aprile è stata confermata la proroga per i mesi di Aprile e Maggio di questi pagamenti; stiamo però attenti perché sono state introdotte delle novità.
Prima di tutto: di che versamenti stiamo parlando?
- Imposta sul valore aggiunto (IVA);
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
- contributi previdenziali e assicurativi.
Per questi versamenti, che normalmente avrebbero scadenza il 16 Aprile e il 16 Maggio, è stata confermata la proroga. La nuova data è stata fissata (sia per le scadenze di Aprile, sia per quelle di Maggio) al 30 Giugno 2020 da assolvere in unica soluzione, oppure in 5 rate di uguale importo a partire sempre dal mese di Giugno.
Facciamo attenzione qui! Dove sta la novità rispetto al precedente Decreto Cura Italia?
Mentre a Marzo la proroga dei versamenti valeva per tutti, ora bisogna dimostrare una riduzione del volume dei ricavi o dei compensi, ma di nuovo dobbiamo fare attenzione, perché dipende dalle dimensioni dell’azienda.
- Le imprese/professionisti che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi inferiori a 50 milioni, devono dimostrare di aver avuto una riduzione dei ricavi/compensi di almeno il 33% rispetto a quelli relativi agli stessi mesi del 2019.
- Le imprese/professionisti che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi superiori a 50 milioni, devono dimostrare di aver avuto una riduzione dei ricavi/compensi del 50% rispetto a quelli relativi agli stessi mesi del 2019.
Attenzione ad un altro dettaglio! Ogni mese è autonomo.
Cosa significa? Che può essere che ci sia una riduzione dei ricavi per un solo mese, o per entrambi i mesi. Nel caso in cui i ricavi siano ridotti per un solo mese, la proroga dei versamenti varrà solo per quel mese, mentre per l’altro andranno versati rispettando la regolare scadenza.
Per quelle imprese/professionisti che hanno avviato l’attività al 31 Marzo, non vale la regola del confronto con l’anno passato, e la proroga per loro è automatica al 30 Giugno.