Distributori di carburanti: rimandati i termini per l’invio dei corrispettivi
Distributori di carburanti: rimandati i termini per l’invio dei corrispettivi
24 aprile 2020 // Consulenza, Speciale COVID-19
Molte volte ti abbiamo parlato dei corrispettivi, di come memorizzarli, trasmetterli, delle loro scadenze, etc… Oggi torneremo a parlartene perché, come in molti altri ambiti, con l’emergenza Covid-19 sono state introdotte delle proroghe anche riguardo l’invio dei corrispettivi.
Prima dello scoppio dell’emergenza, erano stati introdotti i nuovi termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle vendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per motori.
Originariamente, i termini stabiliti erano questi:
- Dal 1° gennaio 2020: obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per quegli impianti di distribuzione che nel 2018 hanno erogato più di 3 milioni di litri di benzina/gasolio come carburanti per motori. Tuttavia, per questo caso specifico, era già stata concessa una deroga che permetteva di trasmettere i corrispettivi di gennaio, febbraio, marzo entro il 30 aprile 2020.
- Dal 1° luglio 2020: obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per quegli impianti di distribuzione che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina/gasolio come carburanti per motori.
- Dal 1° gennaio 2021: obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per quegli impianti che nel 2018 hanno erogato una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri di benzina/gasolio come carburanti per motori.
Dov’è la novità introdotta per questo periodo di emergenza?
- I termini previsti per il 30 aprile e 1° luglio sono stati prorogati entrambi al 1° settembre 2020. Quindi i distributori che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri (compresi quelli che hanno erogato più di 3 milioni di litri) sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1° settembre 2020.
- Rimane fisso il termine del 1° gennaio 2021 per i distributori che hanno erogato quantità uguali o inferiori a 1,5 milioni litri di benzina/gasolio.
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