Comunicato stampa per il rinvio dei versamenti in scadenza il 16/03/2020
Comunicato stampa per il rinvio dei versamenti in scadenza il 16/03/2020
16 marzo 2020 // Consulenza, Speciale COVID-19
MEF, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno emanato un comunicato stampa in cui annunciano lo spostamento dei pagamenti tributari previsti per oggi 16 Marzo.
Cerchiamo di capire meglio.
- Il MEF ha appunto rimandato i versamenti in scadenza oggi, per tutti i contribuenti;
“i termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel
decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure
per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.
- Prorogato anche il pagamento dei contributi previdenziali INPS e la gestione separata;
- L’Agenzia delle Entrate ha disposto alle sue strutture di adeguare le proprie attività sulla base del comunicato stampa del MEF.
“ha dato disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del … relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del decreto legge”.
Non è ancor stata comunicata una nuova data per i pagamenti. Perché? Perché verrà comunicata all’interno del Decreto Legge previsto per oggi.
Ecco un elenco dei versamenti che sono stati rinviati:
- Versamenti relativi all’IVA:
- Versamento IVA mese di febbraio;
- versamento saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale.
- Versamenti relativi a ISE e IVA:
- ISI (codice tributo 5123) e IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, installati entro il 29.2.2020 o non disinstallati entro il 31.12.2019.
- Versamenti relativi alle ritenute alla fonte operate a febbraio:
- su redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co. – codice tributo 1001);
- su redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040);
- da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES);
- da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai
- contratti di locazione breve (codice tributo 1919);
- su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- per utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
- per contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030).
- Versamenti relativi ai libri contabili e sociali:
- Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a € 309,87 / € 516,46.